domenica 14 febbraio 2021
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Tutelare la catena della biodiversità è vitale
Tutelare la catena della biodiversità è vitale
L'Importanza della Biodiversità
Tutela della biodiversità
Quali sono i rischi per chi mangia carne ?
sanzione annullata, curare animali e' necessita'!
Storie dal lockdown: sanzione annullata, curare animali e' necessita'! In questi giorni di nuove restrizioni agli spostamenti, arriva una buona notizia a conferma che accudire gli animali è un diritto e un dovere – anche nel lockdown – e che, se muniti di autocertificazione e della documentazione necessaria, è possibile continuare a farlo in tranquillità, per non lasciare solo nessuno! I fatti risalgono allo scorso aprile, quando un nostro volontario, responsabile della Sede locale di Varese-Busto Arsizio – nel recarsi in clinica veterinaria per ritirare un coniglio ricoverato d’urgenza nei giorni precedenti, e per portare un colombo ferito e bisognoso di cure salvavita - veniva fermato e sanzionato dalla Polizia locale perché “in assenza di comprovate ragioni lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” . Con il nostro ufficio legale, ci siamo subito opposti alla sanzione, ribadendo la necessità delle cure mediche per gli animali, oltre che lo svolgimento delle attività proprie della funzione di volontario dell’associazione. Molto utili a giustificare la necessità degli spostamenti si sono rivelati i certificati prodotti dal medico veterinario. E infatti, dopo alcuni mesi, abbiamo ricevuto notizia da parte del nostro volontario dell’avvenuto annullamento del verbale che disponeva la sanzione. Un’ulteriore conferma di quanto scriviamo e ribadiamo sin dall’inizio dell’emergenza: CURARE, ACCUDIRE, PRESTARE SOCCORSO AGLI ANIMALI COSTITUISCONO MOTIVI DI NECESSITÀ ATTI A GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI. Per non incorrere in sanzioni assicuratevi sempre di: - portare con voi l’AUTODICHIARAZIONE, debitamente compilata (vi spieghiamo come fare nel nostro FAC-SIMILE) - dotarvi di DOCUMENTAZIONE attestante la necessità degli spostamenti (es. dichiarazione o certificato del veterinario) - inoltre, vi sarà molto utile stampare e portare con voi una copia della NOTA prodotta dal nostro ufficio legale. Infine, per evitare l’erogazione di sanzioni non dovute, come già fatto durante il lockdown della scorsa primavera, abbiamo predisposto delle note indirizzate alle Polizie e ai Prefetti delle Regioni “rosse” e ai Comandanti generali (valida per tutta Italia ma in particolare per le Regioni “gialle” e “arancioni”), per sostenere la doverosa applicazione delle cause giustificatrici dei motivi di salute e necessità in tema di spostamenti per i nostri amici animali.
sanzione annullata, curare animali e' necessita'!
GLI ANGELI DELLA VITA
ALAA (Liberigatti) è un insieme di iniziative, campagne e progetti per la difesa degli animali. Tutti gli animali, senza distinzione di specie! ALAA (Liberigatti) è un’associazione che è possibile sostenere associandosi o con una donazione libera in denaro o regalandoci cibo per cani/gatti, coperte, medicinali inutilizzati (ma non scaduti!), traverse, ecc., che distribuiremo ai/alle volontari/volontarie che ne hanno bisogno. In quest'ultimo caso, scriveteci tramite la pagina "Contatti". Chiunque voglia partecipare, potrà impegnare nell''attivismo il proprio tempo e la propria energia, la propria voglia di fare qualcosa per migliorare la vita degli animali non umani. Per attivismo intendiamo QUALSIASI attività (dalla semplice condivisione delle nostre attività sui social network, alla realizzazione di cibo vegan per le nostre iniziative, alla protesta contro i circhi, ai banchetti, ecc ecc) realizzata in favore degli animali e del loro benessere. ALAA (Liberigatti), per quanto possibile, si occupa anche di controlli e denunce per maltrattamenti e di randagismo, gestisce anche colonie e rifuggi per gatti abbandonati, ammalati o che non trovano casa, oltre a fare affidi e volontariato all'interno di questi ultimi, ovviamente incoraggia tutti gli attivisti a fare anche volontariato di questo tipo, Tutte le persone che partecipano a ALAA (Liberigatti)
lo fanno come attività di volontariato non remunerata.COSA E' UNA "COLONIA FELINA"? E COSA DICE LA LEGGE RIGUARDO I GATTI IN CONDOMINIO?
COSA E' UNA "COLONIA FELINA"? E COSA DICE LA LEGGE RIGUARDO I GATTI IN CONDOMINIO? La L. Quadro 281/91 è la prima che abbia identificato legislativamente le colonie feline, in seguito i vari regolamenti regionali di recepimento hanno previsto articoli specifici sulla tutela e protezione delle colonie di gatti che vivono in stato di libertà. Secondo la legge: 1.La "colonia felina" è un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. L'habitat" di una colonia felina è invece il territorio, urbano e non/edificato o no, pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente la colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini. 2.I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono Patrimonio Indisponibile dello Stato, Comune, Associazioni di Volontariato, gattari/e, personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale collaborano alla loro tutela. 3.I gatti sono tutelati per legge ANCHE nelle aree private condominiali e loro la permanenza in cortili, garage, giardini, aree ospedaliere è da considerarsi legittima, alla stregua. Ovviamente è previsto anche che il loro numero sia sempre tenuto sotto controllo - mediante sterilizzazioni - e che anche il fornire loro nutrimento sia attuato rispettando l'igiene. Un esempio di applicazione è stata la sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 del Tribunale di Milano (1): alcuni residenti di un super-condominio avevano citato in giudizio altri condomini con l'accusa di aver occupato, senza autorizzazione, spazi comuni per creare rifugi a dei gatti randagi e chiedevano sia la rimozione delle "strutture" e sia un risarcimento per danno non patrimoniale. Il Giudice ha stabilito che: - la L. 281/91 definisce la "territorialità delle colonie feline", cioè che in base alle caratteristiche etologiche dei gatti essi hanno necessità di un riferimento territoriale. - i gatti sono stanziali, cioè frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato che sia ed è così che si creano un habitat. - nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat, pubblici o privato che sia. In base a tutto ciò, per il Giudice è stato definito legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c. sia l'uso della cosa comune da parte di un condomino "con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione" e sia l'uso "più intenso della cosa (entrambi sempre però nel rispetto dell'uso comune da parte degli altri condomini e senza quindi danneggiare "l'uso potenziale" degli altri condomini) e quindi occupare uno spazio comune (nel caso in questione, per creare piccole strutture-rifugio temporanei per gatti) non può rappresentare una violazione della legge. I GATTARI E LA CURA DELLE COLONIE FELINE Adoperarsi per la cura e il sostentamento delle colonie feline è, secondo la legge, un'attività da considerare benemerita e il gattaro/a deve poter avere l'accesso a qualsiasi area di proprietà, pubblica e privata ad uso pubblico (nel caso di privati, occorre chiedere prima il permesso al proprietario, fermo restando che impedire di nutrire le colonie è un reato!) del comune, allo scopo di occuparsi dell’alimentazione e cura dei gatti. Si tenga presente che alcuni regolamenti comunali ammettono che a registrare e curare le colonie feline possa essere un privato cittadino, ma altri potrebbero concederlo solo ad associazioni animaliste regolarmente registrate: se il tuo comune te lo permette, contatta il servizio veterinario Asl di riferimento per la sua zona (nei capoluoghi di provincia esistono "uffici diritti degli animali" a cui chiedere informazioni locali dettagliate; nei paesi sprovvisti di questo servizio bisognerà rivolgersi direttamente alla Asl veterinaria) potrai cosi' compilare i moduli necessari per "ufficializzare" la colonia e dichiaratene tutore, ottenendo dopo poco tempo (a volte, previo controllo veterinario della colonia stessa) una documentazione di dichiarazione. Da quel momento potrai organizzarti per far sterilizzare i gatti (la sterilizzazione, gratuita o a costi molto vantaggiosi, è un obbligo per la Asl competente mentre non è lo stesso per la cattura: potresti dover essere tu a catturare e condurre i gatti in ambulatorio). Previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i gattari/e possono anche rivolgersi alle mense scolastiche comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare istituite allo stesso scopo. In ogni caso il gattaro/a è tenuto a rispettare le norme d'igiene del suolo pubblico, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, al termine di ogni pasto. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero anche promuovere corsi di formazione per il conseguente rilascio di un "tesserino di riconoscimento di gattaro/a". E' anche una buona idea collocare, in prossimità dell'habitat un volantino informativo per indicare la presenza di una colonia felina, del tipo: "In rispetto delle persone e anche della colonia felina (cioè di qualsiasi gruppo di due o più gatti che coabitano nel medesimo territorio): - si pregano i tutori della colonia che somministrano il cibo e l’acqua ai gatti presenti, di mantenere pulito il luogo preposto. - si avvisa che la legge punisce il maltrattamento dei gatti e che per maltrattamento si intende anche il tentativo di ostacolarne il nutrimento ed impedirne il riparo. - si informa che è vietato spostare le colonie feline dal loro insediamento di origine. Quanto qui dichiarato è sancito dalle seguenti leggi: ◦L. 281/1991 ◦Legge Regionale tutela animali di riferimento, con relativo articolo inerente la tutela delle colonie feline. ◦Legge n.189/2004, con art. 544-bis (Uccisione di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi) e art. 544-ter (Maltrattamento di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro). [ Infine, inserire i dati dell'associazione, o del gattaro/a, che si occupa della colonia felina ] LE DELIBERE CONDOMINIALI DI "ALLONTANAMENTO" Una delibera condominiale che imponga di allontanare una colonia felina condominiale sulla base della richiesta richiesta avanzata da alcuni, o tutti i condomini, è legittima? Lo è solo se non viola le leggi a tutela dei gatti randagi e quindi per prima cosa l'assemblea è tenuta a valutare il motivo della richiesta e a rifiutarla se essa fosse basata su pregiudizi nei confronti della razza felina perché la legge è chiara: •le delibere condominiali che vogliano far allontanare - o addirittura sopprimere - i gatti per pregiudizio, cioè motivi non correlati a una malattia grave e incurabile degli stessi felini, oppure a comprovate situazioni di rischio per la salute e l'igiene pubblica, sono illegittime perchè in contrasto sia con la L. 281/91 e sia con le leggi regionali, come confermato dall'orientamento della Cassazione (es., Cass. Pen. 24.10.2007 n. 44822 *) •Nel caso in cui i gatti iniziassero a costituire un danno per i beni condominiali, o dei singoli condomini, l'assemblea può deliberare opportuni provvedimenti (es., rete che circoscriva la zona condominiale) che in ogni caso rispettino il "sentimento di amore per gli animali" (Cass. pen 12.05.2006, n. 34095). •Se, invece, il motivo della richiesta di allontanamento fosse la sicurezza della salute pubblica, la delibera è legittima purché preceduta da accertamenti da parte del servizio veterinario ASL, che comprovino l'incompatibilità della permanenza dei gatti in condominio con le esigenze di salute e igiene pubblica (L. 281/91 art. 2 comma 9) NOTE (1) Sentenza n. 44822/2007 della 3° Sez Penale della Corte di Cassazione (sintesi) Con la pronuncia in esame la Corte si sofferma diffusamente sulle nuove fattispecie introdotte dalla legge 1° agosto 2004, n. 189 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), affrontando alcune interessanti questioni in tema di individuazione dell’elemento soggettivo nei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, sulla interpretazione della locuzione “senza necessità” contenuta nei predetti delitti, nonché in tema di rapporti tra le nuove fattispecie e quelle di cui agli artt.727 e 638 cod. pen.. La Corte ha, anzitutto, affermato che la nuova fattispecie che punisce il maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale sia tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la stessa è tenuta “senza necessità”; ha, poi, affermato che nel concetto di “necessità”, che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, è compreso lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile; infine, nel ribadire l’orientamento che afferma l’esistenza di un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie e le condotte prima contemplate dall’art. 727 cod. pen. (norma che punisce oggi il solo abbandono di animali), ha affrontato il tema del rapporto tra le nuove fattispecie e quella contemplata dal novellato art.638 cod. pen. affermando, da un lato, che in tale ultimo reato il bene protetto è la proprietà privata dell’animale (e non il sentimento per gli animali, bene tutelato dal previgente art. 727 cod. pen. e dalle nuove fattispecie introdotte dalla legge n.189 del 2004) e, dall’altro, che le nuove fattispecie si differenziano dal novellato art. 638 cod. pen. per il diverso elemento soggettivo, in quanto nelle prime la consapevolezza dell’appartenenza dell’animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato. (2) Sentenza n. 23693/2009 del Tribunale di Milano (omissis) Fatto e svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri P. e H. convenivano in giudizio si sig.ri C. e R. nonché il condominio MarNero 13 Milano e il SuperCondominio MarNero/Nikolajevka ove gli stessi attori sono condomini, lamentando l’illegittima condotta dei sig.ri C. e R. per aver occupato senza autorizzazione alcuna con manufatti (rifugi per gatti) le parti comuni e altresì la condotta omissiva dell’amministrazione dei Condominii convenuti per non aver vigilato sull’uso e la destinazione degli spazi comuni, provvedendo ad eliminare le costruzioni abusive, così come richiesto dagli attori. Gli attori chiedevano quindi la condanna del SuperCondominio e del condominio alla rimissione in pristino della proprietà comune, la condanna del SuperCondominio e del Condominio in solido con i sig.ri C. e R. al rimborso della somma di € 180,00 sostenuta dagli attori per lo sgombero tentato in data 7.12.2006, nonché la condanna del SuperCondominio e del Condominio in solido con i sig.ri C. e R. al risarcimento del danno non patrimoniale patito e patendo indicato nella misura di € 10.000,00. Il condominio ed il Supercondominio convenuti si costituivano in giudizio depositando la propria comparsa di costituzione e chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice. Si costituivano altresì i sig.ri C. e R. contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo il rigetto delle loro domande nonché la condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria degli attori. I convenuti C./R. chiedevano altresì in via riconvenzionale la condanna degli attore al risarcimento dei danni morali subiti dalla sig.ra R. a seguito della lotta psicologica ed intimidatoria perpetrata, secondo l’assunto di parte convenuta, dagli attori nei suoi confronti. OMISSIS I Sig.ri P. e H., proprietari di un appartamento posto nel condominio di Via MarNero 13 a Milano lamentano la lesine del diritto a godere del proprio bene immobile in modo pieno ed esclusivo ed a godere degli spazi comuni di proprietà comune indivisa secondo la destinazione egli stessi e nel rispetto degli altri partecipanti alla comunione. Assumono gli attori che i Sig.ri C./R. hanno occupato illegittimamente porzioni di giardino condominiale (a ridosso anche dell’edificio) con due rifugi per gatti costruiti con scatoloni, teloni di plastica ed assi di legno nonché uno sgabuzzino condominiale che si trova nelle cantine del civico 13 (lo stesso condominio ove abitano gli attori) per permettere il rifugio della colonia di gatti presente nel complesso condominiale durante le ore notturne ed i periodi invernali. I convenuti tutti non contestano la presenza della colonia di felini all’interno delle aree comuni, ma assumo l’illegittimità della richiesta di ripristino e di risarcimento del danno deducendo una legittima destinazione della parte comune. Va preliminarmente rilevato che da un attento esame degli atti, parte attrice circoscrive nelle sue conclusioni la domanda di ripristini delle parti comuni solo in quelle aree occupate dai manufatti illegittimamente costruiti, chiedendo l’eliminazione dei rifugi dei gatti descritti in atti, senza nulla chiedere in merito allo sgabuzzino. Dette conclusioni sono state reiterate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ne consegue che nessuna statuizione può essere resa in ordine allo sgabuzzino condominiale, di cui si rileva non vi è domanda esplicita sul punto. Quanto al merito della causa che ci occupa, gli attori assumono la violazione della destinazione d’uso del cortile condominiale da parte dei convenuti per avere questi ultimi adibito una porzione del cortile stesso a rifugio di gatti randagi, che assumono costituiscano pericolo alla salute e alla salubrità dei luoghi. I convenuti contestano il dedotto illegittimo uso della porzione di cortile comune, assumo invece di esercitare il loro diritto di cui all’art. 1102 cc, ma contestano anche la insalubrità degli animali randagi, peraltro tutelati dalla legge nazionale come “colonia felina”. La Legge 281/91 sancisce la territorialità delle colonie feline quale caratteristica etologica del gatto, riconoscendo loro la necessità (anch’essa tutelata) di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.). Il legislatore ha ritenuto che i gatti, animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio (radunandosi spesso in gruppi denominati “colonie feline”), pur vivendo in libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro “habitat” ovvero quel territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vivono stabilmente. Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in cui trovano rifugio. Secondo detta normativa i gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati (Legge 261/91). Pertanto, soltanto in caso di gravi motivazioni sanitarie o per la tutela dei tatti stessi, l’ASL competente può valutare di spostare la colonia, previa verifica e controllo di un luogo alternativo. Posto che dall’istruttoria espletata è emerso che i gatti non sono stati allontanati dalla ASL chiamata a vigilare sulla colonia poiché non costituenti pericolo per la salute, deve valutarsi, nel caso in esame, se è legittimo l’uso del cortile da parte di un condomino per adibirlo a rifugio dei gatti e se tale uso violi il diritto degli altri condomini. Fermo quanto già detto, in merito alla normativa nazionale e regionale a tutela della specie felina che quindi legittimerebbe la presenza dei gatti nella porzione della casa comune, quanto alla lamentata violazione del diritto del pari uso e godimento si rileva quanto segue. Come noto quando un cortile è comune e manca una disciplina contrattuale vincolante per comproprietari al riguardo (come nel caso in esame), il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all’art. 1102,comma 1, c.c., in base al quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, sempre che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri comunisti. Contrariamente all’assunto di parte attrice, tale uso più intenso della cosa comune non deve necessariamente essere autorizzato dagli altri partecipanti alla comunione, poiché è insito nel concetto di parte comune l’uso che della cosa comune può fare il singolo, posto che prevede la partecipazione pro quota di ogni singolo condominio alla sua proprietà. Infatti, come statulto dalla Suprema Corte, in tema di condominio, è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione – purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini – sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. (CASS. 5753/2007) Il pari uso della cosa comune, non postula necessariamente il contemporaneo uso da parte di tutti i partecipanti alla comunione, restando affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza. La nozione di pari uso del bene comune, pertanto, non è da intendersi nel senso di un utilizzo necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti condomini nella medesima unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza dell’impossibilità per ogni condomino di usare la cosa tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine. Al contrario, i rapporti condominiali devono essere informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue che, soltanto ove – anche in ragione della specifica destinazione di ogni proprietà individuale – sia prevedibile e ragionevole che tutti i partecipanti alla comunione abbiano interesse a fare un analogo utilizzo della cosa, la modifica apportata alla “res” comune dal condominio che impedisca tale utilizzo deve ritenersi illegittima. Infatti il limite al godimento di ciascun condomino p dato dagli interessi altri, i quali pertanto costituiscono impedimento della cosa comune solo se sia ragionevole prevedere che ciascun partecipante alla comunione possa, a propria volta, voler accrescere il pari uso a cui ha diritto. Ciò posto, in considerazione dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c. al condominio, l’alterazione o la modificazione della destinazione del bene comune si ricollega all’entità e alla qualità dell’incidenza del nuovo uso, giacché l’utilizzazione, anche particolare, della cosa da parte del condominio è consentita, quando la stessa non alteri l’equilibrio fra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari e non determini pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti di costoro. Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che l’occupazione da parte di due condomini C./R. di uno spazio comune – mediante installazione di piccole costruzioni per gatti (rifugi) del tutto temporanei – non configura un abuso. L’uso particolare che il comproprietario ha fatto del cortile comune, installando su una piccola porzione dello stesso manufatti amovibili, non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto in rapporto a quello del cortile, o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del cortile medesimo un analogo uso particolare(cfr.: cass. clv., sez. 2A, sent. 20 agosto 2002, n. 12262, cass. clv., sez 2A, sent. 17 maggio 197, n. 4394). Nel caso in esame parte attrice non ha provato che l’utilizzazione della parte comune (il cortile) praticata dai convenuti abbia alterato l’uso stesso, né vi è prova in atti che tutti gli altri condomini non possano fare del cortile medesimo un analogo uso particolare. Deve quindi ritenersi che l’esistenza di tale condizione e della non alterazione della destinazione naturale dell’area legittimino l’installazione dei manufatti, tanto più che non risulta provato che il piano di calpestio del cortile sia variato. Di contro è emerso dalla documentazione (anche fotografica) in atti che lo spazio occupato è marginale rispetto alla notevole estensione complessiva dell’area di proprietà comune. Va poi evidenziato come non vi è in atti la prova che la presenza dei rifugi dei gatti nel cortile abbia creato situazioni insalubri ed immissioni intollerabili, posto che invece l’istruttoria espletata (testi Canavesi e Mariani), dalla quale è emersa anche la conferma della documentazione in atti della ASL, ha evidenziato il buono stato manutentivo dei rifugi e dei gatti nonché che “tutto era a norma secondo le normative igienico sanitarie”. Ne consegue che lo spazio comune risulta legittimamente utilizzato dai Sig.ri C. nei limiti e nel rispetto sia della normativa posta a tutela della comunione sia a tutela del diritto costituzionale garantito ala salute. Pertanto la domanda di parte attrice volta alla rimozione da parte del SuperCondomio e del Condominio dei rifugi per gatti non risulta fondata e non può trovare accoglimento. Per le medesime argomentazioni deve ritenersi altresì infondata la domanda di risarcimento del danno formulata per omessa vigilanza da parte dei Condominii comuni sulla destinazione della cosa comune, posto che la detta destinazione non risulta contrastare con le norme sulla comunione. Né può imputarsi ai Condomii contenuti il ritardo nell’esecuzione degli sgomberi disposti dalla ASL, posto che appare ragionevole il lasso di tempo (4 mesi) necessario allo sgombero dal giorno del sopralluogo all’esecuzione specifica sia in termini organizzativi che in termini di avviso ai condomini. Né risulta provata la sussistenza dei lamentati miasmi tali da ritenere che non sussistano né i lamentati patimenti né i pregiudizio consistenti in disagi, disappunti e ansie. Anche tale domanda attorea va quindi respinta. Quanto alla domanda di restituzione della somma di € 180,00 si rileva quanto segue. Parte attrice lamenta che per procedere alla rimozione dei rifugi dei gatti ha tentato uno sgombero in data 7.12.2006 risultato poi vanamente esperito, chiede quindi che i convenuti tutti vengano condannati al rimborso della spesa. La domanda non può trovare accoglimento posto che non risulta provato che vi fosse un ordine di sgombero (bensì solo una disposizione di sostituzione di un vetro ed alla chiusura della cantina, operazioni che risultano poi state eseguite); l’operazione di sgombero è stata decisa autonomamente dagli attori senza alcuna autorizzazione condominiale. Tale spesa quindi, non necessaria né autorizzata, rimane a carico degli attori. Va respinta infine la domanda di risarcimento del danno subito dalla Sig.ra R. per i lamentati risvolti psicologici della vicenda, posto che non vi è prova in atti della sussistenza del danno non patrimoniale subito, dal momento che il solo certificato in atti non attesta l’esistenza del lamentato danno. Quanto infine alla domanda di condanna svolta dai convenuti in danno agli attori ex art. 96 cpc si rileva quanto segue. L’affermazione di responsabilità processuale aggravata dal soccombente, secondo la previsione dell’art. 96, comma 1, c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l’avversario deduca e dimostri, in primo luogo, la ricorrenza del dolo o della colpa grave eventualmente sottesi al comportamento processuale della controparte, cioè della consapevolezza oppure dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza dell’infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio nonché la concreta ed effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima. Sicché non può liquidarsi il danno, neppure equitativamente, lamentato dai contenuti posto che dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l’esistenza. La domanda quindi non può trovare accoglimento. Data la materia trattata, l’attività svolta e l’esito del giudizio che ha visto soccombenti tutte le parti si ritiene vi siano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti. Sentenza esecutiva ex lege. P.C.M. Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: rigetta tulle le domande di parte attrice rigetta tutte le domande di tutte le parti convenute compensa tra le parti le spese di lite sentenza esecutiva (Tratto anche da: Condominioweb.com
CHE FUTURA CI ASPETTA ?
AMBIENTE
Quando la terra era un paradiso, pieno di vita rigoglioso e ricco di biodiversità
Per un verso o un'altra l'homo-virus sta completando la distruzione di quello che era un magnifico pianeta, non sarà lontano il giorno in cui il pianeta terra sarà una immensa desolazione planetaria, priva di qualunque tipo di vegetazione, animali, nessuna più biodiversità, sarà un pianeta “morto”, ove si aggireranno pochi superstiti umani, in cerca di non si sa cosa.
Stiamo distruggendo l’antivirus del pianeta: la metà delle foreste non esiste più
Il nostro antivirus sono le foreste, ma le stiamo cancellando dal Pianeta: la metà della superficie forestale è andato in fumo per causa nostra. In barba a teorie complottiste, in realtà, ci stiamo distruggendo, tutti, con le nostre mani.
Un recente rapporto di WWF Italia ha concluso che molte delle malattie emergenti sono conseguenza di comportamenti umani errati tra cui la deforestazione, il commercio illegale e incontrollato di specie selvatiche e l’impatto dell’uomo sugli ecosistemi. Stiamo invadendo spazi che la natura non ci ha donato (e forse c’era un motivo).
Le foreste contribuiscono alla lotta al cambiamento climatico assorbendo CO2 e garantiscono la vita sul pianeta, producendo oltre il 40% dell’ossigeno, grazie a processi vitali come la fotosintesi clorofilliana. Distruggerle significa creare uno squilibrio che porta ad una presenza sulla Terra di anidride carbonica maggiore di quella tollerabile, come sostiene anche un recente studio pubblicato su Nature.
Inoltre queste enormi distese di alberi sono habitat per l’80% della biodiversità terrestre: vi abitano milioni di specie in gran parte ignote alla scienza, compresi virus, batteri, funghi e molti altri organismi, anche parassiti, che vivono in equilibrio con l’ambiente e le specie con le quali si sono evoluti. E tra questi non figura l’uomo, che continua a invadere spazi che la natura non gli aveva riservato.
Distruggere le foreste è distruggere il cibo e la casa di moltissime specie che all’improvviso si trovano sole e “denutrite”. E che soprattutto si trovano a contatto all’improvviso con una specie a loro sconosciuta, l’uomo, con la quale quindi non esiste alcuna strategia di convivenza pacifica.
Con risultati imprevedibili e a volte disastrosi, incluse pandemie globali come quella da corona virus che stiamo vivendo. Lo spillover, ovvero il salto di specie, il meccanismo biologico con il quale il virus sarebbe mutato riuscendo a replicarsi nella cellula umana, infettandola, potrebbe essere uno di questi.
“Là dove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna, i germi del posto si trovano a volare in giro come polvere che si alza dalle macerie” scrive il biologo statunitense David Quammen.
Si stima che rispetto ai 6.000 miliardi di alberi che abbracciavano la terra all’inizio della rivoluzione agricola, oggi ne restino circa la metà, 3.000 miliardi: quasi la metà della superficie forestale che abbracciava e proteggeva il nostro pianeta, non esiste più.
Solo nel 2019 ha bruciato l’Amazzonia e le foreste del cuore dell’Africa mentre a inizio 2020 in Australia sono andati in fumo 12 milioni di ettari di inestimabile patrimonio naturale.
Deforestare significa alterare in pochissimo tempo equilibri costruiti in millenni di storia.
Come possiamo pensare che tutto questo non abbia delle conseguenze?
Coronavirus - 5G
Grazie
all'emergenza sanitaria il controllo delle masse ha ricevuto linfa
vitale come non era mai accaduto prima nella storia dell'umanità.
La
chiamano “pandemia” anche se nel sito del CDC(Centro
di controllo delle malattie di Atlanta) vengono elencate come
“Pandemics”
la Spagnola
del
1918, l'Asiatica
(H2N2
- morti da 50 a 100 milioni) del 1957-1958, l'Influenza
di Hong Kong (H3N2
- oltre 1 milione di morti) del 1968 e infine la cosiddetta Influenza
Suina (H1N1
- da 100 a 400 mila morti solo il primo anno) del 2009.
Nessun
riferimento al Coronavirus.
Forse perché devono ancora aggiornare il sito proprio a causa del
lockdown imposto per la pandemia?
Comunque sia, quando finiranno di installare il 5G (e non a caso gli operatori delle telecomunicazioni hanno potuto lavorare indisturbati durante la gravissima "pandemia") si potranno attivare telecamere con sensori biometrici a riconoscimento facciale, scanner termici e tutto quello che serve per il controllo elettronico, tra cui, come scritto più volte anche le app per lo smartphone.
Detto fatto, eccola qua e si chiamerà Immuni,un'applicazione “contact tracing”, in grado di tracciare i contatti. La definiscono necessaria per tenere sotto controllo la diffusione del presunto virus durante la cosiddetta Fase 2.
Leggendolo da un'ottica differente servirà per tracciare le masse.
una
società
di
Milano, spuntata dal nulla, ha ceduto gratuitamente la licenza d'uso
al governo italiano, e il commissario straordinario per l'emergenza
sanitaria
ha
quindi subito firmato l'ordinanza con cui dispone la stipula del
contratto.
Ovviamente si sono affrettati a dire che “non sarà
obbligatoria” ma scaricabile in modo volontario, in teoria.
Immuni
si
compone di due parti, la prima è un sistema di tracciamento dei
contatti che sfrutta il Bluetooth.
Non tutti sanno che attraverso
la tecnologia Bluetooth è possibile infatti rilevare la vicinanza
tra due smartphone entro un metro. Poi l'app ripercorrerà a ritroso
tutti gli incontri di una persona risultata positiva al presunto
Covid-19, così da poter rintracciare e isolare i teorici potenziali
contagiati.
Quando il suddito la scarica, infatti, il software conserva sul cellulare una lista di codici identificativi teoricamente anonimi di tutti gli altri dispositivi ai quali è stato vicino.
Ecco come dovrebbe funzionare nella pratica: se per esempio una persona risultasse positivo al tampone, non solo tutti i contatti della sua rubrica ma anche tutte le persone che si sono avvicinate a lui nel raggio di un 1 metro (magari in treno, in Parlamento o al Ministero, in un ristorante o per le vie di Roma) verranno gentilmente e gratuitamente avvisate da un messaggino che ricorda loro di essere state potenzialmente a rischio di un fantomatico virus!
A
questo punto entra in gioco la seconda funzione della app: un
registro di tutte le informazioni sensibilissime dell'utente: sesso,
età, addirittura malattie pregresse, assunzione di farmaci,
ecc.
Tale diario deve essere aggiornato costantemente da parte
dell'utente con qualsiasi eventuale sintomo e/o malattia.
Avete capito cosa stanno combinando? Dopo che ti è arrivato il messaggino con il warming della possibile esposizione (qualche ministro), se ti viene un colpetto di tosse, è ovvio che non è un banale colpo di tosse ma una potenziale infezione polmonare letale. Quindi dovrai correre dal medico a fare il tampone o l'esame sierologico (per la modica cifra di 49 euro), il tutto per la tua sicurezza. Oppure se un giorno dopo aver visto certi vilorogi in tv ti viene una fetida scarichetta diarroica, la causa non è la faccia da sberle del virologo, ma il virus che potrebbe dai polmoni essere sceso a colonizzare il Sistema Nervoso Enterico, cioè gli intestini. Quindi dovrai correre di nuovo a fare in questo caso DUE tamponi, quello fecale e quello per il Sars-Cov-2.
Eccolo qua il sistema geniale per controllare la diffusione del virus nella Fase 2!
Complimenti agli esperti governativi, i quali ci dicono che per essere efficace,
Immuni dovrà essere scaricata almeno dal 60% degli italiani (anche per l'app quindi esiste una immunità di gregge?), non specificando se il riferimento è all'intera popolazione o ai possessori di uno smartphone.
Si
sono dimenticati di dirci infine che la terza funzione dell'app
inizierà quando sarà pronto il vaccino...i virus mutano di continuo
ed è praticamente impossibile riuscire ad isolarli...vedi i vaccini
contro i raffreddori.
Questa terza fase potremo chiamarla, per
usare un linguaggio cinematografico, la “mietitura del gregge”,
perché tutte le pecore iscritte al programma saranno sicuramente le
prime a mettersi in coda per essere vaccinate...
A
cura di Martin L. Pall, tratto da
http://www.infoamica.it/otto-rischi-per-la-salute-legati-al-5g/
Il
Prof. Martin
L. Pall,
Professore emerito di Biochimica e di Scienze Mediche di Base della
Washington State University, ha inviato alle istituzioni europee e
statunitensi una revisione di studi che dimostrano la pericolosità
della tecnologia 5G.
Secondo la sua analisi della letteratura
scientifica pubblicata ci sono almeno otto pericoli dimostrati
correlati alle esposizioni alle radiazioni del 5G.
Quello allegato in fondo a questo articolo è una versione breve di un documento originale scritto in risposta a due documenti scritti rispettivamente dal sig. Ryan e dal dott. Vinci in risposta all’appello di un gruppo di associazioni e di esperti sulla sicurezza del 5G. Il Sig. Ryan ha dichiarato che «Ci sono prove consistenti presentati da enti nazionali e internazionali (International Commission on Non Ionising Radiation Protection – ICNIRP, Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) che l’esposizione a campi elettromagnetici non rappresentano alcun rischio per la salute al di sotto dei limiti stabiliti dalla Raccaomandazione del Consiglio 1999/519/EC1.” Le posizioni dell’ICNIRP e dello SCENIHR, così come quelle dalla Federal Commission
Communication, della FDA e dell’Istituto Nazionale sul Cancro degli USA, hanno posizioni molto diverse le une dalle altre. Alcuni di questi enti dichiarano che i meccanismi d’azione dei campi elettromagnetici non sono noti, nonostante l’enorme evidenza di studi pubblicati.
Il
documento
del
Prof. Pall
rappresenta
una base fondamentale per richiedere la messa al bando dello sviluppo
della tecnologia 5G in quanto ci sono sufficienti evidenze di un
rischio per concludere che si tratta di frequenze non del tutto
sicure per la salute umana e per l’ambiente.
Gli otto tipi di danni correlati alle frequenze del 5G sono i seguenti:
danni cellulari al DNA – rottura al filamento singolo del DNA, rottura del filamento doppio, ossidazione delle basi del DNA;
diminuzione della fertilità maschile e femminile, aumento di aborti spontanei, abbassamento di ormoni come estrogeni, progesterone e testosterone, abbassamento della libido;
danni neurologici e neuropsichiatrici;
apoptosi e morte cellulare;
stress ossidativo e aumento dei radicali liberi (responsabili della maggior parte delle patologie croniche);
effetti ormonali;
aumento del calcio intracellulare;
effetto cancerogeno sul cervello, sulle ghiandole salivari, sul nervo acustico.
Tratto da http://www.infoamica.it/otto-rischi-per-la-salute-legati-al-5g/

