domenica 14 febbraio 2021

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La tecnologia spaziale 5G serve per controllare le persone nelle città intelligenti » Notizie IN: Claire Edwards, ex redattore e formatore di scrittura interculturale dal 1999 al 2017 presso l'ONU, ha avvertito il Segretario generale sui pericoli della

Tutelare la catena della biodiversità è vitale

 

Tutelare la catena della biodiversità è vitale

NEWS HOME>NEWS>COS’È LA BIODIVERSITÀ E PERCHÉ È IMPORTANTE CONSERVARLA Cos'e la biodiversita e perche e importante conservarla.Marco.Capellini Cos’è la biodiversità e perché è importante conservarla 9 giugno 2013 Di arch. Marco Capellini Negli ultimi anni, i temi legati alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità sono divenuti centrali nell’agenda ambientale delle principali istituzioni sia internazionali che nazionali. La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, 1992) è la principale istituzione internazionale che offre un approccio ampio ed onnicomprensivo dei diversi aspetti legati alla biodiversità, al fine di promuovere politiche a tema e questioni trasversali nell’ambito di tre fondamentali obiettivi: la conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti e la giusta ed equa distribuzione dei benefici derivanti dall’uso delle risorse genetiche. Il raggiungimento dei tre obiettivi mira essenzialmente a ridurre il tasso attuale di perdita della biodiversità, considerata una sorta di “assicurazione sulla vita”, da proteggere ed utilizzare in modo sostenibile attraverso la giusta ed equa distribuzione dei benefici derivanti dall’uso. Le cause che stanno contribuendo alla perdita di biodiversità sono diverse: uso insostenibile e sfruttamento eccessivo delle specie animali e vegetali; spostamento accidentale o volontario di specie vegetali, animali e microrganismi in ecosistemi “alieni”; inquinamento idrico, atmosferico e del suolo; cambiamenti climatici. La principale causa di perdita della biodiversità è da ricondursi però al cambiamento d’uso della terra per lo sviluppo intensivo dell’agricoltura che ha contribuito nel tempo alla frammentazione e alla conversione degli ecosistemi naturali fino alla alterazione irreversibile di habitats. La biodiversità è un sistema complesso di elementi naturali, culturali e sociali caratterizzati da interazioni dinamiche che non sono ancora pienamente identificate e valutate. Può essere definita come la misura del numero, della varietà e della variabilità degli organismi viventi a tutti i livelli di organizzazione biologica. Include la diversità delle specie animali, vegetali e dei microrganismi, la diversità tra specie e tra gli ecosistemi, ossia la diversità della vita sulla Terra. I differenti livelli di diversità biologica quindi che formano la “rete della vita”, frutto di miliardi di anni di evoluzione, riguardano la diversità genetica – a livello di singolo gene, di combinazione di geni e di popolazione – la diversità all’interno di ogni singola specie – a livello di ciascuna singola popolazione o tra popolazioni diverse – la diversità tra differenti specie e comunità di specie, la diversità tra ecosistemi. La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, 1992) ha incluso nella definizione di biodiversità la complessità delle interazioni dinamiche che si instaurano tra i suoi diversi elementi e che diventano esse stesse fonte di diversità. Le interazioni tra le dinamiche ecologiche e la dimensione culturale, sociale ed economica dei sistemi umani, conducono a processi dinamici ancora più complessi capaci di generare a loro volta biodiversità. La CBD considera infatti, le specie coltivate e addomesticate come specie in cui il processo evolutivo è influenzato dalle attività umane nel soddisfacimento dei propri bisogni. Viene in questo modo riconosciuto il ruolo fondamentale che lecomunità umane – oltre a quelle biologiche – svolgono come fonte di produzione dei diversi valori che costituiscono e caratterizzano la biodiversità. L’agri-biodiversità ne è un esempio. Il valore della diversità dei geni, delle specie o degli ecosistemi in sé viene spesso confuso con il valore di particolari componenti che costituiscono la biodiversità: la diversità di specie per sé contribuisce ad accrescere la funzionalità degli ecosistemi per fronteggiare inevitabili cambiamenti ambientali; nello stesso tempo, una componente di questa diversità di specie – come ad esempio una particolare specie vegetale utilizzata per l’alimentazione – può essere valutata indipendentemente come risorsa biologica. La biodiversità si riferisce inoltre a livelli multipli di organizzazione biologica (geni, popolazioni, specie ed ecosistemi) e a diverse scale (locale, regionale o globale); l’introduzione di una specie “aliena” in un Continente ne accrescerà in assoluto la diversità di specie ma nello stesso tempo contribuirà a diminuire “la diversità ecosistemica relativa” a livello globale. I livelli multipli di organizzazione biologica e le diverse scale spaziali coinvolte rendono ogni singolo indicatore – come ad esempio la diversità di specie in sé – privi di un reale significato operativo. Per queste ragioni, la perdita di biodiversità può manifestarsi a livello globale anche nel caso di accrescimento della diversità di specie locale o al contrario può crescere la diversità regionale/globale anche nel caso di una estinzione locale. La perdita, inoltre, non si riferisce esclusivamente all’esistente ma al potenziale che talune componenti della biodiversità possiedono nel provvedere a fondamentali servizi ecosistemici nel presente ma anche nel futuro. La biodiversità contribuisce al buon funzionamento degli ecosistemi perché ne accresce la stabilità, la resilienza e la resistenza, proprietà che favoriscono a loro volta l’offerta di beni e servizi di cui beneficiano direttamente e indirettamente gli esseri umani. Recentemente sono stati pubblicati diversi studi sul“Business case of biodiversity” finalizzati alla dimostrazione e all’approfondimento delle modalità con cui la biodiversità accresce la produttività economica di diversi settori, migliora il godimento diretto della natura e riduce i rischi legati alla salute. L’iniziativa internazionale “The Economics of Ecosystems and Biodiversity” ha concentrato l’attenzione sui benefici economici legati alla biodiversità e ha messo in luce i crescenti costi legati alla perdita e al degrado della biodiversità e dei collegati servizi ecosistemici.

L'Importanza della Biodiversità

Perchè è importante la biodiversità? La biodiversità rafforza la produttività di un qualsiasi ecosistema (di un suolo agricolo, di una foresta, di un lago, e via dicendo). Infatti è stato dimostrato che la perdita di biodiversità contribuisce all’insicurezza alimentare ed energetica, aumenta la vulnerabilità ai disastri naturali, come inondazioni o tempeste tropicali, diminuisce il livello della salute all’interno della società, riduce la disponibilità e la qualità delle risorse idriche e impoverisce le tradizioni culturali. Ciascuna specie, poco importa se piccola o grande, riveste e svolge un ruolo specifico nell’ecosistema in cui vive e proprio in virtù del suo ruolo aiuta l’ecosistema a mantenere i suoi equilibri vitali. Anche una specie che non è a rischio su scala mondiale può avere un ruolo essenziale su scala locale. La sua diminuzione a questa scala avrà un impatto per la stabilità dell’habitat. Per esempio, una più vasta varietà di specie significa una più vasta varietà di colture, una maggiore diversità di specie assicura la naturale sostenibilità di tutte le forme di vita, un ecosistema in buona salute sopporta meglio un disturbo, una malattia o un’intemperie, e reagisce meglio. La biodiversità, oltre al valore per se, è importante anche perché è fonte per l’uomo di beni, risorse e servizi: i cosiddetti servizi ecosistemici. Di questi servizi, che gli specialisti classificano in servizi di supporto, di fornitura, di regolazione e culturali, beneficiano direttamente o indirettamente tutte le comunità umane, animali e vegetali del pianeta. Gli stessi servizi hanno un ruolo chiave nella costruzione dell’economia delle comunità umane e degli Stati. Ad esempio, la biodiversità vegetale, sia nelle piante coltivate sia selvatiche, costituisce la base dell’agricoltura, consentendo la produzione di cibo e contribuendo alla salute e alla nutrizione di tutta la popolazione mondiale. Oltre un terzo degli alimenti umani - dai frutti ai semi ai vegetali - verrebbe meno se non ci fossero gli impollinatori (api, vespe, farfalle, mosche, ma anche uccelli e pipistrelli), i quali, visitando i fiori, trasportano il polline delle antere maschili sullo stigma dell’organo femminile, dando luogo alla fertilizzazione. Ci sono 130 mila piante a cui le api sono essenziali per l’impollinazione. Purtroppo le api stanno subendo un declino drammatico in questi ultimi anni, per via della distruzione e degradazione degli habitat, di alcune malattie, dei trattamenti antiparassitari e dell’utilizzo di erbicidi in agricoltura. Alcune ricerche in corso ipotizzano anche un’influenza delle onde elettromagnetiche, sempre più in aumento per via dei ripetitori di telefonia mobile. Pare che le radiazioni interferiscano con il sistema di orientamento degli insetti, impedendo loro di rintracciare la via dell’arnia e portandoli a disperdersi e morire altrove. Le risorse genetiche hanno consentito in passato il miglioramento delle specie coltivate e allevate e continueranno a svolgere in futuro questa loro funzione. Tale variabilità consentirà anche di ottenere nuove varietà vegetali da coltivare o animali da allevare e di adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche e ambientali. La biodiversità fornisce nutrimento (vegetali e animali), fibre per tessuti (cotone, lana, ecc.), materie prime per la produzione di energia (legno e minerali fossili) ed è la base per i medicinali. La perdita e l’impoverimento della biodiversità ha impatti pesanti sull’economia e sulle società, riducendo la disponibilità di risorse alimentari, energetiche e medicinali. Attualmente il mercato mondiale dei farmaci vale 650 miliardi di dollari e quasi la metà si basa su farmaci tratti, direttamente o indirettamente, dai regni vegetale e animale.

Tutela della biodiversità

 


Biodiversità: Cos’è e come tutelarla Oggi 22 maggio si celebra la “Giornata internazionale della biodiversità”, un concetto nuovo ma sempre più diffuso. La biodiversità indica l’insieme di tutti gli organismi viventi presenti sulla Terra, piante, animali e microrganismi, e le loro interazioni all’interno degli ecosistemi di cui fanno parte. Il termine biodiversità è molto ampio e per questo motivo se ne distinguono 3 tipologie: Biodiversità a livello degli ecosistemi, si riferisce alle interazioni tra piante, animali e l’ambiente in cui vivono. Biodiversità a livello di specie, si riferisce invece alla varietà di forme viventi che popolano un territorio. Biodiversità a livello di genetico, si riferisce alle differenze nel DNA che possono essere rilevate anche all’interno della stesse specie. Siamo a conoscenza solo una piccola parte degli organismi viventi che popolano il nostro pianeta, il patrimonio di biodiversità della Terra è attualmente in gran parte inesplorato. Perché è importante tutelare la biodiversità? Conservare la biodiversità è fondamentale per la nostra vita. L’ecosistema di cui facciamo parte, con la sua varietà di organismi e l’equilibrio delle loro interazioni, ci permette di avere a disposizione elementi indispensabili alla nostra sopravvivenza come il cibo, l’aria, l’acqua o condizioni climatiche favorevoli. Preservare la biodiversità significa garantire agli organismi la possibilità continuare a vivere, adattarsi ed evolversi insieme ai cambiamenti ambientali. La conservazione della diversità naturale è realizzabile con interventi per la protezione diretta delle specie, mediante la tutela e il ripristino del territorio, del paesaggio e della tutela dell’ambiente. Il DNA Barcoding un aiuto per la tutela della biodiversità L’identificazione di specie è fondamentale per lo studio della biodiversità perché consente di definire e applicare appropriate attività di conservazione e tutela degli ecosistemi. Essere in grado di identificare e riconoscere una specie con precisione consente di studiare interventi mirati per tutelarla. L’analisi del DNA di organismi vegetali e animali consente di identificare con certezza una determinata specie, anche quando questo è morfologicamente impossibile. La tecnica del DNA barcoding si basa sull’analisi di un segmento di DNA risulta altamente discriminativo in quanto tende a ripetersi in maniera molto simile tra tutti gli individui appartenenti alla medesima specie e, allo stesso tempo, a differenziarsi ampiamente tra specie differenti. Il DNA barcoding è già stato utilizzato da FEM2-Ambiente in diversi progetti dedicati alle tutele della biodiversità. Un esempio è il progetto “Estinzione”, realizzato in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, l’Università degli Studi di Padova, il MuSe Museo delle Scienze di Trento. In questo caso con il DNA barcoding è stato utilizzato per identificare e catalogare i reperti di vertebrati estinti e in via di estinzione per fornire una chiave di lettura sui processi di estinzione e sulle azioni di disturbo biologico compiute dall’uomo. Per scoprire altri progetti di FEM2-Ambiente clicca qui.

Quali sono i rischi per chi mangia carne ?

 


I rischi Per Chi Mangia Carne L’origine di tutte le malattie giace nella putrefazione alimentare, disse Metchnikoff. “Io non mangerò mai più carne finché il mondo esiste”. I Cor. 8:13. “L’estrema avversione che alcuni adulti e molti bambini mostrano nei confronti della carne di ogni tipo, è attribuita da Fitch ad una tendenza atavica, cioè alla sopravvivenza dell’istinto primitivo dei nostri antenati preistorici che non mangiavano carne” – (J. H. Kellog, M.D., editore Buona Saluto). “È stata notata l’enorme quantità di morti in America dovuta al morbo di Bright. Non ho più dubbi che la dieta ricca di carne rovini i reni, specialmente considerando gli esperimenti dei dr. Newburgh, i quali provano che possiamo, con certezza matematica, produrre il morbo di Bright anche nei topi, mettendoli a dieta con molta carne” – (M. Hindhede, M.D., Commissario della Sanità in Danimarca), La carne è stata a lungo sospettata di essere un cibo povero. Un’ampia esperienza sta provando che il sospetto è fondato. L’avvertimento di solito era: mangia meno carne. Ora è: non mangiare la carne. Gli uomini un tempo credevano che la carne fosse necessaria per produrre sangue. Ora è noto che la frutta fresca, le bacche e le verdure forniscono il corpo di materiale migliore di quello che danno le migliori bistecche. Il brodo di manzo è stato a lungo considerato un valido tonico e stimolante, quasi indispensabile per i malati deboli. Ora è noto che è vero il contrario. Secondo un eminente medico francese, il brodo di manzo è una «vera soluzione di veleni». Il dottor Austin Flint, dei Bellevue Hospital College, uno dei più importanti medici d’America, fece un’analisi chimica dei brodo di manzo, e scoprì che il risultato era praticamente lo stesso di un’analisi dell’urina. È inevitabile che sia così, perché il brodo di manzo, il brodo di carne, il brodo di pollo, il bollito e gli estratti di carne di tutti i tipi sono dei veri e propri tessuti disintegrati, preparati artificialmente, proprio come l’urina, che è composta da tessuti disintegrati, prodotti dal metabolismo dei corpo. Il brodo di manzo, perciò, è un veleno che intossica. Non ha proprietà nutritive; il suo uso non è mai indicato; né ha la capacità di aiutare i malati deboli o i convalescenti. Bouchard scoprì che aggiungendo la carne nel regime dietetico, la tossicità dell’urina aumentava del 50%, e se la dieta consisteva interamente di carne, la tossicità aumentava dei 400%. Sterling scoprì che mangiare carne aumentava il contenuto di acido urico dell’urina da tre a dieci volte. Alla luce di questo, è da ricordare che l’acido urico, in combinazione con altre tossine, è considerato da molti ricercatori il più attivo di tutte le sostanze che producono le malattie. Un tempo si supponeva che la carne fosse particolarmente salutare nella cura della tisi. Qualche anno fa un tedesco entusiasta fondò un’istituzione col proposito di nutrire i tisici esclusivamente con la carne, usando principalmente carne cruda. L’iniziativa fallì in sei mesi. La carne si decompone nel tratto digestivo; il veleno risultante viene assorbito e il sangue contaminato, con risultati disastrosi. Questa è la principale causa che predispone al cancro, alla tisi e ad altri tipi di anormalità. Gli esami post mortem, fatti in centinaia di casi al Phipps Institute di Philadelphia, hanno dimostrato che l’86% di tutti i malati di tisi avevano anche i reni malati, e in uno stadio abbastanza avanzato. L’indebolimento dei reni è, infatti, fra la cause più comuni di morte nella tubercolosi polmonare. Ed è sempre la carne ad essere in genere responsabile dei morbo di Bright e di altre disfunzioni renali. “Nella dieta di frutta, noci e verdure, i malati di cancro hanno nelle loro mani i mezzi per liberarsi largamente, se non interamente, dalla paura che accompagna questa terribile malattia. lo l’ho verificato molte volte nella mia esperienza, e nella cura di questa malattia mi si è aperta una porta ancora più ampia da quando ho conosciuto il valore di una dieta simile”. (George Biack, M.D.). “Il cibo animale, l’abuso del quale si fa ogni giorno più grande, non è un cibo in nessun senso, ma un veleno continuo”. (Prof. Dr. Huchard). “Se non fosse per la carne, noi dottori avremmo poco da fare”. – (Dr. Allison, esperto in alimentazione). Per più di un centinaio di anni, i medici ostinatamente sostennero che una dieta composta principalmente di carne, era essenziale per la cura vittoriosa dei diabete. Di questa assurda teoria Trall osserva: “Io non posso qui fare a meno di alludere ad un perfezionato regime dietetico che è stato recentemente proposto dall’Accademia francese di Medicina, e discusso nel giornali di medicina di questo paese, per la cura della malattia chiamata diabete. Questo miglioramento consiste nel nutrire il paziente con la carne di animali carnivori – gatti, cani, volpi, ecc.. E allo stesso scopo di vincere il pregiudizio che la mente o il palato dei paziente potrebbero avere contro l’alimentazione al sangue, si propone poi di condirla abbondantemente con brandy e spezie. Tali scoperte nella scienza medica hanno il potere di portarci indietro nel Medio Evo, piuttosto che condurci a dei risultati utili nel futuro». – (Il corretto cibo dell’uomo). Ancora abbastanza recentemente era usuale per i medici nutrire i diabetici quasi esclusivamente con la carne. Questa è una ragione per cui questi malati non guariscono mai. I dottori “senza farmaci” hanno provato che, una dieta di carne peggiora la malattia, aumenta la presenza di zucchero nell’urina e, comunque, peggiora lo stato del paziente. Una dieta di carne magra è stata a lungo considerata benefica nel casi di obesità. Ora è noto che in simili casi di anormalità c’è una tendenza a sviluppare il diabete, e questo aumenta mangiando la carne. Commentando i pericoli nel mangiare la carne magra, Hindhede disse: “Noi abbiamo provato anche a vivere di sola carne. Ma dopo esserci nutriti di carne magra, cotta o arrostita, tre volte al giorno, In soli tre giorni stavamo così male che nessuno di noi volle continuare. Quale fu la causa? Dunque, quando gli intestini sono pieni di carne magra, il risultato è la putrefazione, che si manifesta in diarrea e feci maleodoranti. Attraverso questo processo sono probabilmente prodotte delle tossine, che una volta assorbite, causano un avvelenamento. Una dieta di sola carne magra è velenose per l’uomo, non ci sono dubbi su questo”. Hindhede ha condannato anche le uova e il latte con queste parole: “ClÒ CHE È STATO DETTO SULLA CARNE ÈVALIDO PER LE UOVA E IN PARTE PER IL LATTE”. Il beri-beri, lo scorbuto, il rachitismo e la pellagra sono malattie da deficienza, e spesso risultano dal mangiare troppa carne. Tutti i tipi di carne mancano di molti elementi che il corpo deve avere per costruire dei tessuti sani. La carne è molto carente di vitamine e di sali di calce. D’altra parte, la frutta fresca le bacche e le verdure sono ricche sia di vitamine che di sali, e mangiandole si assumono tutte le vitamine e i sali di cui il corpo ha bisogno. Qualche anno fa uno specialista dello stomaco fece trasalire il mondo della medicina affermando che “l’ulcera dello stomaco è una malattia di chi mangia la carne”. Il cancro dello stomaco e degli intestini ha origine dalla stessa causa – quando non è prodotto dalla vaccinazione o dalla inoculazione. “Il 75% delle malattie più terribili di cui soffriamo, sono in pratica avvelenamenti causati da cibi non naturali. La natura dice, in un modo che non può essere frainteso, che l’uomo è un animale frugivoro e non carnivoro”. – (Alexander Haig M.A.,F.R.C.P.). Quei mangiatori di carne, che sono troppo deboli per abbandonarne l’abitudine, e quelli i cui dividendi dipendono dall’industria che inscatola la carne, sono sempre pronti a fare una grande pubblicità ad ogni informazione che sembra aiutare la loro causa. Molte persone credono che per avere forza e vigore è necessario mangiare carne rossa. Sembrano dimenticare che i buoi e gli elefanti prendono la loro grande forza e il sangue dall’erba e dalle foglie, ricche di vitamine, di calcio, di ferro e di altri sali minerali. I deboli, i magri e gli anemici, invece di nutrirsi di fegato di vitello e di olio di fegato di merluzzo, dovrebbero trovare i cibi vitali nel regno vegetale, per la mancanza dei quali il loro sangue sta morendo di fame e il loro corpo si sta ammalando. Le informazioni relative al rischi nel mangiare la carne, dovrebbero essere sufficienti a ridurre di molto il consumo della carne. Ma se i rischi si limitassero solo a quanto scritto sopra, l’argomento sarebbe di così poca importanza da ricevere poca attenzione da parte nostra. È stato recentemente dimostrato da Moore, nei laboratori di Fisiologia di Harvard, che una dieta di carne causa un‘accelerazione dei battito cardiaco sorprendente per velocità e durata. Dopo un pasto di carne, l’aumento dei battiti cardiaci va regolarmente dal 25 al 50% sopra il livello rispetto al digiuno, e persiste, in soggetti sperimentali, da 15 a 20 ore, raggiungendo un totale di molte migliaia di battiti in più. Moore mostrò che un pasto di proteine causa un sovraccarico di lavoro per il cuore, che è paragonabile, in estensione, all’attività totale del cuore di due o tre ore; ciò ha portato Moore ad affermare che una dieta con molte proteine è incompatibile coi riposo cardiaco. La carne, scendendo nello stomaco e nelle budella dell’uomo, è come se giacesse sotto il sole estivo al margine della strada, e ciò di certo causa danni maggiori di quanto sia mai stato detto o scoperto. Uno dei prodotti della carne decomposta è l’urina, e non ha importanza se la carne si è decomposta nello stomaco, nella pentola o dal macellaio. I prodotti secondari della carne decomposta passano nel sangue dei consumatori di carne, e devono essere filtrati ed eliminati dai reni come uno scarto velenoso, che serve solo ad indebolire il corpo e a logorare i reni, portando al morbo di Bright e ad altre malattie renali. La carne, scendendo nel tratto digestivo che è di una bellezza teatrale, dipinto con tutti i colori di una bambola di cera, forma uno dei veleni più mortali che i chimici abbiano mai conosciuto, e dà al respiro un odore nauseante che si tenta di correggere masticando caramelle e gomme profumato. Il dentista dica che il cattivo odore proviene dal denti malati, mostrando quanto abbia ancora da imparare. Quando il sangue diventa così contaminato da questi veleni, la pelle viene in suo soccorso e, in un processo di emergenza, crea un‘eruzione; i dottori possono definirla morbillo, varicella, eczema, e così via, e cercano di “curare la malattia” con altri veleni sottoforma di farmaci e sieri. Non c’è da stupirsi se il grande Metchnikoff, dopo una vita di studi sull’argomento, abbia dichiarato che la putrefazione alimentare sia responsabile della morte prematura, che è causa di tutte le malattie, perché questi pericolosi veleni passano dal canale alimentare nella linfa e nel sangue, e da questi sono condotti in tutto le parti dei corpo – il fegato, i polmoni, i reni, il cuore e il cervello. L’origine di tutte le malattie giace nella putrefazione alimentare, disse Metchnikoff. Qual è il rimedio sicuro? La rimozione della causa, non l’uso di farmaci, sieri e bisturi. Molti studi sperimentali hanno indicato che mangiare carne causa la nefrite cronica. Il professor Newburg, dell’università dei Michigan, ha dichiarato che una piccola porzione di proteine della carne, come il 20%, porta ad un logoramento dei reni. Le esigenze dell‘ultima guerra sono servito a dimostrare il valore di una dieta poco proteica. Maiali e bestiame furono uccisi in Europa con lo scopo di conservare le provviste di cibo, e le popolazioni si nutrirono per un certo periodo soprattutto di frutta e verdura. Il risultato fu una riduzione di un terzo della mortalità, oltre a una grande riduzione delle malattie. Alcune malattie come il diabete, l’obesità, la gotta, i disturbi digestivi, i problemi dei fegato e dei reni e altre malattie dei l’alimentazione sparirono quasi completamente. La gente rovina la propria salute mangiando carne, poi paga i dottori per farsi curare i sintomi che provengono da questo abuso. Molti medici ignorano la causa che si nasconde dietro i sintomi di alcune malattie, perché anche loro mangiano liberamente la carne come molti dei loro pazienti, e soffrono e muoiono prematuramente per la stessa “malattia”. fonte carnedecomposizionedibetemalattieMetchnikoff.Morbo di Brightputrefazionereniveleni ARTÍCULO ANTERIOR Stop alla nascita di nuove orche al Sea World ARTÍCULO SIGUIENTE

sanzione annullata, curare animali e' necessita'!

 Storie dal lockdown: sanzione annullata, curare animali e' necessita'! In questi giorni di nuove restrizioni agli spostamenti, arriva una buona notizia a conferma che accudire gli animali è un diritto e un dovere – anche nel lockdown – e che, se muniti di autocertificazione e della documentazione necessaria, è possibile continuare a farlo in tranquillità, per non lasciare solo nessuno! I fatti risalgono allo scorso aprile, quando un nostro volontario, responsabile della Sede locale di Varese-Busto Arsizio – nel recarsi in clinica veterinaria per ritirare un coniglio ricoverato d’urgenza nei giorni precedenti, e per portare un colombo ferito e bisognoso di cure salvavita - veniva fermato e sanzionato dalla Polizia locale perché “in assenza di comprovate ragioni lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” . Con il nostro ufficio legale, ci siamo subito opposti alla sanzione, ribadendo la necessità delle cure mediche per gli animali, oltre che lo svolgimento delle attività proprie della funzione di volontario dell’associazione. Molto utili a giustificare la necessità degli spostamenti si sono rivelati i certificati prodotti dal medico veterinario. E infatti, dopo alcuni mesi, abbiamo ricevuto notizia da parte del nostro volontario dell’avvenuto annullamento del verbale che disponeva la sanzione. Un’ulteriore conferma di quanto scriviamo e ribadiamo sin dall’inizio dell’emergenza: CURARE, ACCUDIRE, PRESTARE SOCCORSO AGLI ANIMALI COSTITUISCONO MOTIVI DI NECESSITÀ ATTI A GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI. Per non incorrere in sanzioni assicuratevi sempre di: - portare con voi l’AUTODICHIARAZIONE, debitamente compilata (vi spieghiamo come fare nel nostro FAC-SIMILE) - dotarvi di DOCUMENTAZIONE attestante la necessità degli spostamenti (es. dichiarazione o certificato del veterinario) - inoltre, vi sarà molto utile stampare e portare con voi una copia della NOTA prodotta dal nostro ufficio legale. Infine, per evitare l’erogazione di sanzioni non dovute, come già fatto durante il lockdown della scorsa primavera, abbiamo predisposto delle note indirizzate alle Polizie e ai Prefetti delle Regioni “rosse” e ai Comandanti generali (valida per tutta Italia ma in particolare per le Regioni “gialle” e “arancioni”), per sostenere la doverosa applicazione delle cause giustificatrici dei motivi di salute e necessità in tema di spostamenti per i nostri amici animali.

sanzione annullata, curare animali e' necessita'!

Storie dal lockdown: sanzione annullata, curare animali e' necessita'! In questi giorni di nuove restrizioni agli spostamenti, arriva una buona notizia a conferma che accudire gli animali è un diritto e un dovere – anche nel lockdown – e che, se muniti di autocertificazione e della documentazione necessaria, è possibile continuare a farlo in tranquillità, per non lasciare solo nessuno! I fatti risalgono allo scorso aprile, quando un nostro volontario, responsabile della Sede locale di Varese-Busto Arsizio – nel recarsi in clinica veterinaria per ritirare un coniglio ricoverato d’urgenza nei giorni precedenti, e per portare un colombo ferito e bisognoso di cure salvavita - veniva fermato e sanzionato dalla Polizia locale perché “in assenza di comprovate ragioni lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” . Con il nostro ufficio legale, ci siamo subito opposti alla sanzione, ribadendo la necessità delle cure mediche per gli animali, oltre che lo svolgimento delle attività proprie della funzione di volontario dell’associazione. Molto utili a giustificare la necessità degli spostamenti si sono rivelati i certificati prodotti dal medico veterinario. E infatti, dopo alcuni mesi, abbiamo ricevuto notizia da parte del nostro volontario dell’avvenuto annullamento del verbale che disponeva la sanzione. Un’ulteriore conferma di quanto scriviamo e ribadiamo sin dall’inizio dell’emergenza: CURARE, ACCUDIRE, PRESTARE SOCCORSO AGLI ANIMALI COSTITUISCONO MOTIVI DI NECESSITÀ ATTI A GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI. Per non incorrere in sanzioni assicuratevi sempre di: - portare con voi l’AUTODICHIARAZIONE, debitamente compilata (vi spieghiamo come fare nel nostro FAC-SIMILE) - dotarvi di DOCUMENTAZIONE attestante la necessità degli spostamenti (es. dichiarazione o certificato del veterinario) - inoltre, vi sarà molto utile stampare e portare con voi una copia della NOTA prodotta dal nostro ufficio legale. Infine, per evitare l’erogazione di sanzioni non dovute, come già fatto durante il lockdown della scorsa primavera, abbiamo predisposto delle note indirizzate alle Polizie e ai Prefetti delle Regioni “rosse” e ai Comandanti generali (valida per tutta Italia ma in particolare per le Regioni “gialle” e “arancioni”), per sostenere la doverosa applicazione delle cause giustificatrici dei motivi di salute e necessità in tema di spostamenti per i nostri amici animali. NOI DI LAV, #NONLASCIAMOSOLONESSUNO Hai dubbi o domande? Consulta le nostre FAQ o contatta il FRONT DESK 06.4461325 - emergenza@lav.it

GLI ANGELI DELLA VITA

 ALAA (Liberigatti) è un insieme di iniziative, campagne e progetti per la difesa degli animali. Tutti gli animali, senza distinzione di specie! ALAA (Liberigatti) è un’associazione che è possibile sostenere associandosi o con una donazione libera in denaro o regalandoci cibo per cani/gatti, coperte, medicinali inutilizzati (ma non scaduti!), traverse, ecc., che distribuiremo ai/alle volontari/volontarie che ne hanno bisogno. In quest'ultimo caso, scriveteci tramite la pagina "Contatti". Chiunque voglia partecipare, potrà impegnare nell''attivismo il proprio tempo e la propria energia, la propria voglia di fare qualcosa per migliorare la vita degli animali non umani. Per attivismo intendiamo QUALSIASI attività (dalla semplice condivisione delle nostre attività sui social network, alla realizzazione di cibo vegan per le nostre iniziative, alla protesta contro i circhi, ai banchetti, ecc ecc) realizzata in favore degli animali e del loro benessere. ALAA (Liberigatti), per quanto possibile, si occupa anche di controlli e denunce per maltrattamenti e di randagismo, gestisce anche colonie e rifuggi per gatti abbandonati, ammalati o che non trovano casa, oltre a fare affidi e volontariato all'interno di questi ultimi, ovviamente incoraggia tutti gli attivisti a fare anche volontariato di questo tipo, Tutte le persone che partecipano a ALAA (Liberigatti)

lo fanno come attività di volontariato non remunerata.

COSA E' UNA "COLONIA FELINA"? E COSA DICE LA LEGGE RIGUARDO I GATTI IN CONDOMINIO?

 COSA E' UNA "COLONIA FELINA"? E COSA DICE LA LEGGE RIGUARDO I GATTI IN CONDOMINIO? La L. Quadro 281/91 è la prima che abbia identificato legislativamente le colonie feline, in seguito i vari regolamenti regionali di recepimento hanno previsto articoli specifici sulla tutela e protezione delle colonie di gatti che vivono in stato di libertà. Secondo la legge: 1.La "colonia felina" è un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. L'habitat" di una colonia felina è invece il territorio, urbano e non/edificato o no, pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente la colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini. 2.I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono Patrimonio Indisponibile dello Stato, Comune, Associazioni di Volontariato, gattari/e, personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale collaborano alla loro tutela. 3.I gatti sono tutelati per legge ANCHE nelle aree private condominiali e loro la permanenza in cortili, garage, giardini, aree ospedaliere è da considerarsi legittima, alla stregua. Ovviamente è previsto anche che il loro numero sia sempre tenuto sotto controllo - mediante sterilizzazioni - e che anche il fornire loro nutrimento sia attuato rispettando l'igiene. Un esempio di applicazione è stata la sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 del Tribunale di Milano (1): alcuni residenti di un super-condominio avevano citato in giudizio altri condomini con l'accusa di aver occupato, senza autorizzazione, spazi comuni per creare rifugi a dei gatti randagi e chiedevano sia la rimozione delle "strutture" e sia un risarcimento per danno non patrimoniale. Il Giudice ha stabilito che: - la L. 281/91 definisce la "territorialità delle colonie feline", cioè che in base alle caratteristiche etologiche dei gatti essi hanno necessità di un riferimento territoriale. - i gatti sono stanziali, cioè frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato che sia ed è così che si creano un habitat. - nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat, pubblici o privato che sia. In base a tutto ciò, per il Giudice è stato definito legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c. sia l'uso della cosa comune da parte di un condomino "con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione" e sia l'uso "più intenso della cosa (entrambi sempre però nel rispetto dell'uso comune da parte degli altri condomini e senza quindi danneggiare "l'uso potenziale" degli altri condomini) e quindi occupare uno spazio comune (nel caso in questione, per creare piccole strutture-rifugio temporanei per gatti) non può rappresentare una violazione della legge. I GATTARI E LA CURA DELLE COLONIE FELINE Adoperarsi per la cura e il sostentamento delle colonie feline è, secondo la legge, un'attività da considerare benemerita e il gattaro/a deve poter avere l'accesso a qualsiasi area di proprietà, pubblica e privata ad uso pubblico (nel caso di privati, occorre chiedere prima il permesso al proprietario, fermo restando che impedire di nutrire le colonie è un reato!) del comune, allo scopo di occuparsi dell’alimentazione e cura dei gatti. Si tenga presente che alcuni regolamenti comunali ammettono che a registrare e curare le colonie feline possa essere un privato cittadino, ma altri potrebbero concederlo solo ad associazioni animaliste regolarmente registrate: se il tuo comune te lo permette, contatta il servizio veterinario Asl di riferimento per la sua zona (nei capoluoghi di provincia esistono "uffici diritti degli animali" a cui chiedere informazioni locali dettagliate; nei paesi sprovvisti di questo servizio bisognerà rivolgersi direttamente alla Asl veterinaria) potrai cosi' compilare i moduli necessari per "ufficializzare" la colonia e dichiaratene tutore, ottenendo dopo poco tempo (a volte, previo controllo veterinario della colonia stessa) una documentazione di dichiarazione. Da quel momento potrai organizzarti per far sterilizzare i gatti (la sterilizzazione, gratuita o a costi molto vantaggiosi, è un obbligo per la Asl competente mentre non è lo stesso per la cattura: potresti dover essere tu a catturare e condurre i gatti in ambulatorio). Previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i gattari/e possono anche rivolgersi alle mense scolastiche comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare istituite allo stesso scopo. In ogni caso il gattaro/a è tenuto a rispettare le norme d'igiene del suolo pubblico, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, al termine di ogni pasto. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero anche promuovere corsi di formazione per il conseguente rilascio di un "tesserino di riconoscimento di gattaro/a". E' anche una buona idea collocare, in prossimità dell'habitat un volantino informativo per indicare la presenza di una colonia felina, del tipo: "In rispetto delle persone e anche della colonia felina (cioè di qualsiasi gruppo di due o più gatti che coabitano nel medesimo territorio): - si pregano i tutori della colonia che somministrano il cibo e l’acqua ai gatti presenti, di mantenere pulito il luogo preposto. - si avvisa che la legge punisce il maltrattamento dei gatti e che per maltrattamento si intende anche il tentativo di ostacolarne il nutrimento ed impedirne il riparo. - si informa che è vietato spostare le colonie feline dal loro insediamento di origine. Quanto qui dichiarato è sancito dalle seguenti leggi: ◦L. 281/1991 ◦Legge Regionale tutela animali di riferimento, con relativo articolo inerente la tutela delle colonie feline. ◦Legge n.189/2004, con art. 544-bis (Uccisione di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi) e art. 544-ter (Maltrattamento di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro). [ Infine, inserire i dati dell'associazione, o del gattaro/a, che si occupa della colonia felina ] LE DELIBERE CONDOMINIALI DI "ALLONTANAMENTO" Una delibera condominiale che imponga di allontanare una colonia felina condominiale sulla base della richiesta richiesta avanzata da alcuni, o tutti i condomini, è legittima? Lo è solo se non viola le leggi a tutela dei gatti randagi e quindi per prima cosa l'assemblea è tenuta a valutare il motivo della richiesta e a rifiutarla se essa fosse basata su pregiudizi nei confronti della razza felina perché la legge è chiara: •le delibere condominiali che vogliano far allontanare - o addirittura sopprimere - i gatti per pregiudizio, cioè motivi non correlati a una malattia grave e incurabile degli stessi felini, oppure a comprovate situazioni di rischio per la salute e l'igiene pubblica, sono illegittime perchè in contrasto sia con la L. 281/91 e sia con le leggi regionali, come confermato dall'orientamento della Cassazione (es., Cass. Pen. 24.10.2007 n. 44822 *) •Nel caso in cui i gatti iniziassero a costituire un danno per i beni condominiali, o dei singoli condomini, l'assemblea può deliberare opportuni provvedimenti (es., rete che circoscriva la zona condominiale) che in ogni caso rispettino il "sentimento di amore per gli animali" (Cass. pen 12.05.2006, n. 34095). •Se, invece, il motivo della richiesta di allontanamento fosse la sicurezza della salute pubblica, la delibera è legittima purché preceduta da accertamenti da parte del servizio veterinario ASL, che comprovino l'incompatibilità della permanenza dei gatti in condominio con le esigenze di salute e igiene pubblica (L. 281/91 art. 2 comma 9) NOTE (1) Sentenza n. 44822/2007 della 3° Sez Penale della Corte di Cassazione (sintesi) Con la pronuncia in esame la Corte si sofferma diffusamente sulle nuove fattispecie introdotte dalla legge 1° agosto 2004, n. 189 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), affrontando alcune interessanti questioni in tema di individuazione dell’elemento soggettivo nei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, sulla interpretazione della locuzione “senza necessità” contenuta nei predetti delitti, nonché in tema di rapporti tra le nuove fattispecie e quelle di cui agli artt.727 e 638 cod. pen.. La Corte ha, anzitutto, affermato che la nuova fattispecie che punisce il maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale sia tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la stessa è tenuta “senza necessità”; ha, poi, affermato che nel concetto di “necessità”, che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, è compreso lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile; infine, nel ribadire l’orientamento che afferma l’esistenza di un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie e le condotte prima contemplate dall’art. 727 cod. pen. (norma che punisce oggi il solo abbandono di animali), ha affrontato il tema del rapporto tra le nuove fattispecie e quella contemplata dal novellato art.638 cod. pen. affermando, da un lato, che in tale ultimo reato il bene protetto è la proprietà privata dell’animale (e non il sentimento per gli animali, bene tutelato dal previgente art. 727 cod. pen. e dalle nuove fattispecie introdotte dalla legge n.189 del 2004) e, dall’altro, che le nuove fattispecie si differenziano dal novellato art. 638 cod. pen. per il diverso elemento soggettivo, in quanto nelle prime la consapevolezza dell’appartenenza dell’animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato. (2) Sentenza n. 23693/2009 del Tribunale di Milano (omissis) Fatto e svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri P. e H. convenivano in giudizio si sig.ri C. e R. nonché il condominio MarNero 13 Milano e il SuperCondominio MarNero/Nikolajevka ove gli stessi attori sono condomini, lamentando l’illegittima condotta dei sig.ri C. e R. per aver occupato senza autorizzazione alcuna con manufatti (rifugi per gatti) le parti comuni e altresì la condotta omissiva dell’amministrazione dei Condominii convenuti per non aver vigilato sull’uso e la destinazione degli spazi comuni, provvedendo ad eliminare le costruzioni abusive, così come richiesto dagli attori. Gli attori chiedevano quindi la condanna del SuperCondominio e del condominio alla rimissione in pristino della proprietà comune, la condanna del SuperCondominio e del Condominio in solido con i sig.ri C. e R. al rimborso della somma di € 180,00 sostenuta dagli attori per lo sgombero tentato in data 7.12.2006, nonché la condanna del SuperCondominio e del Condominio in solido con i sig.ri C. e R. al risarcimento del danno non patrimoniale patito e patendo indicato nella misura di € 10.000,00. Il condominio ed il Supercondominio convenuti si costituivano in giudizio depositando la propria comparsa di costituzione e chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice. Si costituivano altresì i sig.ri C. e R. contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo il rigetto delle loro domande nonché la condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria degli attori. I convenuti C./R. chiedevano altresì in via riconvenzionale la condanna degli attore al risarcimento dei danni morali subiti dalla sig.ra R. a seguito della lotta psicologica ed intimidatoria perpetrata, secondo l’assunto di parte convenuta, dagli attori nei suoi confronti. OMISSIS I Sig.ri P. e H., proprietari di un appartamento posto nel condominio di Via MarNero 13 a Milano lamentano la lesine del diritto a godere del proprio bene immobile in modo pieno ed esclusivo ed a godere degli spazi comuni di proprietà comune indivisa secondo la destinazione egli stessi e nel rispetto degli altri partecipanti alla comunione. Assumono gli attori che i Sig.ri C./R. hanno occupato illegittimamente porzioni di giardino condominiale (a ridosso anche dell’edificio) con due rifugi per gatti costruiti con scatoloni, teloni di plastica ed assi di legno nonché uno sgabuzzino condominiale che si trova nelle cantine del civico 13 (lo stesso condominio ove abitano gli attori) per permettere il rifugio della colonia di gatti presente nel complesso condominiale durante le ore notturne ed i periodi invernali. I convenuti tutti non contestano la presenza della colonia di felini all’interno delle aree comuni, ma assumo l’illegittimità della richiesta di ripristino e di risarcimento del danno deducendo una legittima destinazione della parte comune. Va preliminarmente rilevato che da un attento esame degli atti, parte attrice circoscrive nelle sue conclusioni la domanda di ripristini delle parti comuni solo in quelle aree occupate dai manufatti illegittimamente costruiti, chiedendo l’eliminazione dei rifugi dei gatti descritti in atti, senza nulla chiedere in merito allo sgabuzzino. Dette conclusioni sono state reiterate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ne consegue che nessuna statuizione può essere resa in ordine allo sgabuzzino condominiale, di cui si rileva non vi è domanda esplicita sul punto. Quanto al merito della causa che ci occupa, gli attori assumono la violazione della destinazione d’uso del cortile condominiale da parte dei convenuti per avere questi ultimi adibito una porzione del cortile stesso a rifugio di gatti randagi, che assumono costituiscano pericolo alla salute e alla salubrità dei luoghi. I convenuti contestano il dedotto illegittimo uso della porzione di cortile comune, assumo invece di esercitare il loro diritto di cui all’art. 1102 cc, ma contestano anche la insalubrità degli animali randagi, peraltro tutelati dalla legge nazionale come “colonia felina”. La Legge 281/91 sancisce la territorialità delle colonie feline quale caratteristica etologica del gatto, riconoscendo loro la necessità (anch’essa tutelata) di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.). Il legislatore ha ritenuto che i gatti, animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio (radunandosi spesso in gruppi denominati “colonie feline”), pur vivendo in libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro “habitat” ovvero quel territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vivono stabilmente. Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in cui trovano rifugio. Secondo detta normativa i gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati (Legge 261/91). Pertanto, soltanto in caso di gravi motivazioni sanitarie o per la tutela dei tatti stessi, l’ASL competente può valutare di spostare la colonia, previa verifica e controllo di un luogo alternativo. Posto che dall’istruttoria espletata è emerso che i gatti non sono stati allontanati dalla ASL chiamata a vigilare sulla colonia poiché non costituenti pericolo per la salute, deve valutarsi, nel caso in esame, se è legittimo l’uso del cortile da parte di un condomino per adibirlo a rifugio dei gatti e se tale uso violi il diritto degli altri condomini. Fermo quanto già detto, in merito alla normativa nazionale e regionale a tutela della specie felina che quindi legittimerebbe la presenza dei gatti nella porzione della casa comune, quanto alla lamentata violazione del diritto del pari uso e godimento si rileva quanto segue. Come noto quando un cortile è comune e manca una disciplina contrattuale vincolante per comproprietari al riguardo (come nel caso in esame), il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all’art. 1102,comma 1, c.c., in base al quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, sempre che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri comunisti. Contrariamente all’assunto di parte attrice, tale uso più intenso della cosa comune non deve necessariamente essere autorizzato dagli altri partecipanti alla comunione, poiché è insito nel concetto di parte comune l’uso che della cosa comune può fare il singolo, posto che prevede la partecipazione pro quota di ogni singolo condominio alla sua proprietà. Infatti, come statulto dalla Suprema Corte, in tema di condominio, è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione – purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini – sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. (CASS. 5753/2007) Il pari uso della cosa comune, non postula necessariamente il contemporaneo uso da parte di tutti i partecipanti alla comunione, restando affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza. La nozione di pari uso del bene comune, pertanto, non è da intendersi nel senso di un utilizzo necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti condomini nella medesima unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza dell’impossibilità per ogni condomino di usare la cosa tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine. Al contrario, i rapporti condominiali devono essere informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Ne consegue che, soltanto ove – anche in ragione della specifica destinazione di ogni proprietà individuale – sia prevedibile e ragionevole che tutti i partecipanti alla comunione abbiano interesse a fare un analogo utilizzo della cosa, la modifica apportata alla “res” comune dal condominio che impedisca tale utilizzo deve ritenersi illegittima. Infatti il limite al godimento di ciascun condomino p dato dagli interessi altri, i quali pertanto costituiscono impedimento della cosa comune solo se sia ragionevole prevedere che ciascun partecipante alla comunione possa, a propria volta, voler accrescere il pari uso a cui ha diritto. Ciò posto, in considerazione dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c. al condominio, l’alterazione o la modificazione della destinazione del bene comune si ricollega all’entità e alla qualità dell’incidenza del nuovo uso, giacché l’utilizzazione, anche particolare, della cosa da parte del condominio è consentita, quando la stessa non alteri l’equilibrio fra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari e non determini pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti di costoro. Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che l’occupazione da parte di due condomini C./R. di uno spazio comune – mediante installazione di piccole costruzioni per gatti (rifugi) del tutto temporanei – non configura un abuso. L’uso particolare che il comproprietario ha fatto del cortile comune, installando su una piccola porzione dello stesso manufatti amovibili, non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto in rapporto a quello del cortile, o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del cortile medesimo un analogo uso particolare(cfr.: cass. clv., sez. 2A, sent. 20 agosto 2002, n. 12262, cass. clv., sez 2A, sent. 17 maggio 197, n. 4394). Nel caso in esame parte attrice non ha provato che l’utilizzazione della parte comune (il cortile) praticata dai convenuti abbia alterato l’uso stesso, né vi è prova in atti che tutti gli altri condomini non possano fare del cortile medesimo un analogo uso particolare. Deve quindi ritenersi che l’esistenza di tale condizione e della non alterazione della destinazione naturale dell’area legittimino l’installazione dei manufatti, tanto più che non risulta provato che il piano di calpestio del cortile sia variato. Di contro è emerso dalla documentazione (anche fotografica) in atti che lo spazio occupato è marginale rispetto alla notevole estensione complessiva dell’area di proprietà comune. Va poi evidenziato come non vi è in atti la prova che la presenza dei rifugi dei gatti nel cortile abbia creato situazioni insalubri ed immissioni intollerabili, posto che invece l’istruttoria espletata (testi Canavesi e Mariani), dalla quale è emersa anche la conferma della documentazione in atti della ASL, ha evidenziato il buono stato manutentivo dei rifugi e dei gatti nonché che “tutto era a norma secondo le normative igienico sanitarie”. Ne consegue che lo spazio comune risulta legittimamente utilizzato dai Sig.ri C. nei limiti e nel rispetto sia della normativa posta a tutela della comunione sia a tutela del diritto costituzionale garantito ala salute. Pertanto la domanda di parte attrice volta alla rimozione da parte del SuperCondomio e del Condominio dei rifugi per gatti non risulta fondata e non può trovare accoglimento. Per le medesime argomentazioni deve ritenersi altresì infondata la domanda di risarcimento del danno formulata per omessa vigilanza da parte dei Condominii comuni sulla destinazione della cosa comune, posto che la detta destinazione non risulta contrastare con le norme sulla comunione. Né può imputarsi ai Condomii contenuti il ritardo nell’esecuzione degli sgomberi disposti dalla ASL, posto che appare ragionevole il lasso di tempo (4 mesi) necessario allo sgombero dal giorno del sopralluogo all’esecuzione specifica sia in termini organizzativi che in termini di avviso ai condomini. Né risulta provata la sussistenza dei lamentati miasmi tali da ritenere che non sussistano né i lamentati patimenti né i pregiudizio consistenti in disagi, disappunti e ansie. Anche tale domanda attorea va quindi respinta. Quanto alla domanda di restituzione della somma di € 180,00 si rileva quanto segue. Parte attrice lamenta che per procedere alla rimozione dei rifugi dei gatti ha tentato uno sgombero in data 7.12.2006 risultato poi vanamente esperito, chiede quindi che i convenuti tutti vengano condannati al rimborso della spesa. La domanda non può trovare accoglimento posto che non risulta provato che vi fosse un ordine di sgombero (bensì solo una disposizione di sostituzione di un vetro ed alla chiusura della cantina, operazioni che risultano poi state eseguite); l’operazione di sgombero è stata decisa autonomamente dagli attori senza alcuna autorizzazione condominiale. Tale spesa quindi, non necessaria né autorizzata, rimane a carico degli attori. Va respinta infine la domanda di risarcimento del danno subito dalla Sig.ra R. per i lamentati risvolti psicologici della vicenda, posto che non vi è prova in atti della sussistenza del danno non patrimoniale subito, dal momento che il solo certificato in atti non attesta l’esistenza del lamentato danno. Quanto infine alla domanda di condanna svolta dai convenuti in danno agli attori ex art. 96 cpc si rileva quanto segue. L’affermazione di responsabilità processuale aggravata dal soccombente, secondo la previsione dell’art. 96, comma 1, c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l’avversario deduca e dimostri, in primo luogo, la ricorrenza del dolo o della colpa grave eventualmente sottesi al comportamento processuale della controparte, cioè della consapevolezza oppure dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza dell’infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio nonché la concreta ed effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima. Sicché non può liquidarsi il danno, neppure equitativamente, lamentato dai contenuti posto che dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l’esistenza. La domanda quindi non può trovare accoglimento. Data la materia trattata, l’attività svolta e l’esito del giudizio che ha visto soccombenti tutte le parti si ritiene vi siano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti. Sentenza esecutiva ex lege. P.C.M. Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: rigetta tulle le domande di parte attrice rigetta tutte le domande di tutte le parti convenute compensa tra le parti le spese di lite sentenza esecutiva (Tratto anche da: Condominioweb.com

STRUTTURE PER SALVAGUARDARE I GATTI






 

CHE FUTURA CI ASPETTA ?

 

AMBIENTE

Quando la terra era un paradiso, pieno di vita rigoglioso e ricco di biodiversità



Per un verso o un'altra l'homo-virus sta completando la distruzione di quello che era un magnifico pianeta, non sarà lontano il giorno in cui il pianeta terra sarà una immensa desolazione planetaria, priva di qualunque tipo di vegetazione, animali, nessuna più biodiversità, sarà un pianeta “morto”, ove si aggireranno pochi superstiti umani, in cerca di non si sa cosa.



Stiamo distruggendo l’antivirus del pianeta: la metà delle foreste non esiste più

Il nostro antivirus sono le foreste, ma le stiamo cancellando dal Pianeta: la metà della superficie forestale è andato in fumo per causa nostra. In barba a teorie complottiste, in realtà, ci stiamo distruggendo, tutti, con le nostre mani.

Un recente rapporto di WWF Italia ha concluso che molte delle malattie emergenti sono conseguenza di comportamenti umani errati tra cui la deforestazione, il commercio illegale e incontrollato di specie selvatiche e l’impatto dell’uomo sugli ecosistemi. Stiamo invadendo spazi che la natura non ci ha donato (e forse c’era un motivo).

Le foreste contribuiscono alla lotta al cambiamento climatico assorbendo CO2 e garantiscono la vita sul pianeta, producendo oltre il 40% dell’ossigeno, grazie a processi vitali come la fotosintesi clorofilliana. Distruggerle significa creare uno squilibrio che porta ad una presenza sulla Terra di anidride carbonica maggiore di quella tollerabile, come sostiene anche un recente studio pubblicato su Nature.

Inoltre queste enormi distese di alberi sono habitat per l’80% della biodiversità terrestre: vi abitano milioni di specie in gran parte ignote alla scienza, compresi virus, batteri, funghi e molti altri organismi, anche parassiti, che vivono in equilibrio con l’ambiente e le specie con le quali si sono evoluti. E tra questi non figura l’uomo, che continua a invadere spazi che la natura non gli aveva riservato.

Distruggere le foreste è distruggere il cibo e la casa di moltissime specie che all’improvviso si trovano sole e “denutrite”. E che soprattutto si trovano a contatto all’improvviso con una specie a loro sconosciuta, l’uomo, con la quale quindi non esiste alcuna strategia di convivenza pacifica.

Con risultati imprevedibili e a volte disastrosi, incluse pandemie globali come quella da corona virus che stiamo vivendo. Lo spillover, ovvero il salto di specie, il meccanismo biologico con il quale il virus sarebbe mutato riuscendo a replicarsi nella cellula umana, infettandola, potrebbe essere uno di questi.

Là dove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna, i germi del posto si trovano a volare in giro come polvere che si alza dalle macerie” scrive il biologo statunitense David Quammen.

Si stima che rispetto ai 6.000 miliardi di alberi che abbracciavano la terra all’inizio della rivoluzione agricola, oggi ne restino circa la metà, 3.000 miliardi: quasi la metà della superficie forestale che abbracciava e proteggeva il nostro pianeta, non esiste più.

Solo nel 2019 ha bruciato l’Amazzonia e le foreste del cuore dell’Africa mentre a inizio 2020 in Australia sono andati in fumo 12 milioni di ettari di inestimabile patrimonio naturale.

Deforestare significa alterare in pochissimo tempo equilibri costruiti in millenni di storia.

Come possiamo pensare che tutto questo non abbia delle conseguenze?


Coronavirus - 5G

Grazie all'emergenza sanitaria il controllo delle masse ha ricevuto linfa vitale come non era mai accaduto prima nella storia dell'umanità.
La chiamano “pandemia” anche se nel sito del
CDC(Centro di controllo delle malattie di Atlanta) vengono elencate come “Pandemics” la Spagnola del 1918, l'Asiatica (H2N2 - morti da 50 a 100 milioni) del 1957-1958, l'Influenza di Hong Kong (H3N2 - oltre 1 milione di morti) del 1968 e infine la cosiddetta Influenza Suina (H1N1 - da 100 a 400 mila morti solo il primo anno) del 2009.
Nessun riferimento al
Coronavirus. Forse perché devono ancora aggiornare il sito proprio a causa del lockdown imposto per la pandemia?

Comunque sia, quando finiranno di installare il 5G (e non a caso gli operatori delle telecomunicazioni hanno potuto lavorare indisturbati durante la gravissima "pandemia") si potranno attivare telecamere con sensori biometrici a riconoscimento facciale, scanner termici e tutto quello che serve per il controllo elettronico, tra cui, come scritto più volte anche le app per lo smartphone.

Detto fatto, eccola qua e si chiamerà Immuni,un'applicazione “contact tracing”, in grado di tracciare i contatti. La definiscono necessaria per tenere sotto controllo la diffusione del presunto virus durante la cosiddetta Fase 2.

Leggendolo da un'ottica differente servirà per tracciare le masse.

una società di Milano, spuntata dal nulla, ha ceduto gratuitamente la licenza d'uso al governo italiano, e il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria ha quindi subito firmato l'ordinanza con cui dispone la stipula del contratto.
Ovviamente si sono affrettati a dire che “non sarà obbligatoria” ma scaricabile in modo volontario, in teoria.


Immuni si compone di due parti, la prima è un sistema di tracciamento dei contatti che sfrutta il Bluetooth.
Non tutti sanno che attraverso la tecnologia Bluetooth è possibile infatti rilevare la vicinanza tra due smartphone entro un metro. Poi l'app ripercorrerà a ritroso tutti gli incontri di una persona risultata positiva al presunto Covid-19, così da poter rintracciare e isolare i teorici potenziali contagiati.

Quando il suddito la scarica, infatti, il software conserva sul cellulare una lista di codici identificativi teoricamente anonimi di tutti gli altri dispositivi ai quali è stato vicino.

Ecco come dovrebbe funzionare nella pratica: se per esempio una persona risultasse positivo al tampone, non solo tutti i contatti della sua rubrica ma anche tutte le persone che si sono avvicinate a lui nel raggio di un 1 metro (magari in treno, in Parlamento o al Ministero, in un ristorante o per le vie di Roma) verranno gentilmente e gratuitamente avvisate da un messaggino che ricorda loro di essere state potenzialmente a rischio di un fantomatico virus!

A questo punto entra in gioco la seconda funzione della app: un registro di tutte le informazioni sensibilissime dell'utente: sesso, età, addirittura malattie pregresse, assunzione di farmaci, ecc.
Tale diario deve essere aggiornato costantemente da parte dell'utente con qualsiasi eventuale sintomo e/o malattia.

Avete capito cosa stanno combinando? Dopo che ti è arrivato il messaggino con il warming della possibile esposizione (qualche ministro), se ti viene un colpetto di tosse, è ovvio che non è un banale colpo di tosse ma una potenziale infezione polmonare letale. Quindi dovrai correre dal medico a fare il tampone o l'esame sierologico (per la modica cifra di 49 euro), il tutto per la tua sicurezza. Oppure se un giorno dopo aver visto certi vilorogi in tv ti viene una fetida scarichetta diarroica, la causa non è la faccia da sberle del virologo, ma il virus che potrebbe dai polmoni essere sceso a colonizzare il Sistema Nervoso Enterico, cioè gli intestini. Quindi dovrai correre di nuovo a fare in questo caso DUE tamponi, quello fecale e quello per il Sars-Cov-2.

Eccolo qua il sistema geniale per controllare la diffusione del virus nella Fase 2!

Complimenti agli esperti governativi, i quali ci dicono che per essere efficace,

Immuni dovrà essere scaricata almeno dal 60% degli italiani (anche per l'app quindi esiste una immunità di gregge?), non specificando se il riferimento è all'intera popolazione o ai possessori di uno smartphone.

Si sono dimenticati di dirci infine che la terza funzione dell'app inizierà quando sarà pronto il vaccino...i virus mutano di continuo ed è praticamente impossibile riuscire ad isolarli...vedi i vaccini contro i raffreddori.
Questa terza fase potremo chiamarla, per usare un linguaggio cinematografico, la “mietitura del gregge”, perché tutte le pecore iscritte al programma saranno sicuramente le prime a mettersi in coda per essere vaccinate...


A cura di Martin L. Pall, tratto da http://www.infoamica.it/otto-rischi-per-la-salute-legati-al-5g/

Il Prof. Martin L. Pall, Professore emerito di Biochimica e di Scienze Mediche di Base della Washington State University, ha inviato alle istituzioni europee e statunitensi una revisione di studi che dimostrano la pericolosità della tecnologia 5G.
Secondo la sua analisi della letteratura scientifica pubblicata ci sono almeno otto pericoli dimostrati correlati alle esposizioni alle radiazioni del 5G.

Quello allegato in fondo a questo articolo è una versione breve di un documento originale scritto in risposta a due documenti scritti rispettivamente dal sig. Ryan e dal dott. Vinci in risposta all’appello di un gruppo di associazioni e di esperti sulla sicurezza del 5G. Il Sig. Ryan ha dichiarato che «Ci sono prove consistenti presentati da enti nazionali e internazionali (International Commission on Non Ionising Radiation Protection ICNIRP, Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) che l’esposizione a campi elettromagnetici non rappresentano alcun rischio per la salute al di sotto dei limiti stabiliti dalla Raccaomandazione del Consiglio 1999/519/EC1.” Le posizioni dell’ICNIRP e dello SCENIHR, così come quelle dalla Federal Commission


Communication, della FDA e dell’Istituto Nazionale sul Cancro degli USA, hanno posizioni molto diverse le une dalle altre. Alcuni di questi enti dichiarano che i meccanismi d’azione dei campi elettromagnetici non sono noti, nonostante l’enorme evidenza di studi pubblicati.

Il documento del Prof. Pall rappresenta una base fondamentale per richiedere la messa al bando dello sviluppo della tecnologia 5G in quanto ci sono sufficienti evidenze di un rischio per concludere che si tratta di frequenze non del tutto sicure per la salute umana e per l’ambiente.


Gli otto tipi di danni correlati alle frequenze del 5G sono i seguenti:

  • danni cellulari al DNA – rottura al filamento singolo del DNA, rottura del filamento doppio, ossidazione delle basi del DNA;

  • diminuzione della fertilità maschile e femminile, aumento di aborti spontanei, abbassamento di ormoni come estrogeni, progesterone e testosterone, abbassamento della libido;

  • danni neurologici e neuropsichiatrici;

  • apoptosi e morte cellulare;

  • stress ossidativo e aumento dei radicali liberi (responsabili della maggior parte delle patologie croniche);

  • effetti ormonali;

  • aumento del calcio intracellulare;

  • effetto cancerogeno sul cervello, sulle ghiandole salivari, sul nervo acustico.

Tratto da http://www.infoamica.it/otto-rischi-per-la-salute-legati-al-5g/